Lavoratore a domicilio

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La legge (art. 1, L. n. 877/1973) definisce lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

Lo staff di LavoroCasa.info si dissocia e condanna tutte le forme di guadagno tramite “Catena di St.Antonio”a norma della Legge 17 agosto 2005 , n. 173, che disciplina la vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali. (G.U. n. 204 del 2-9-2005)

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